E ‘sti cazzi! L’altro giorno ho letto sull’ANSA che è stato emanato il “Normae de gravioribus delictis”, l’aggiornamento del “Delicta graviora” ovvero come prendere per il culo milioni di pecorelle smarrite (e pure un po’ lente di comprendonio) farfugliando un po’ di latino, sventolando una tonaca ed assumendo una espressione seria e indignata.
Vediamo la notizia: Pedofilia, giro di vite del Vaticano. Modifiche al ‘Delicta graviora’, il “segreto pontificio” non fermi la denuncia. Un bel titolo, fa quasi pensare che abbiano fatto qualcosa, ma già nel sottotitolo le cose si fanno un po’ meno chiare e leggendo tutto l’articolo si resta un po’ perplessi. Aumentano i tempi di “prescrizione” ma viene sollevata la questione del segreto pontificio, non si afferma chiaramente che i casi di pedofilia debbano essere segnalati alle autorità civili competenti e si tira in ballo il grave delitto dell’ordinazione delle donne prete…
Forse un’occhiata più da vicino alle fonti può chiarire cosa effettivamente sia stato stabilito, per fortuna “Normae de gravioribus delictis” è stato emanato in latino e tradotto in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco.
La lettura dei testi giuridici è una palla mostruosa e dopo averla smenata con apostasia, eresia, scisma, ordinazione di donne prete ed altre vaccate che interessano vecchi sclerotici affetti da stipsi cronica si arriva finalmente alla voce pedofilia. O meglio alla voce delitti contro il costume… sì, contro il costume e non contro la dignità umana, il rispetto della vita o altro aspetto più vicino alle vittime. La cosa non dovrebbe sorprendere visto che è ampiamente dimostrato dalle cronache che alla chiesa non gliene è mai sbattuta una emerita sega delle vittime, il problema è sempre stato evitare di mettere in cattiva luce la fulgida immagine della chiesa e lasciare che il mal costume venisse rivelato. La pecorelle non devono sapere, ragione e curiosità sono da sempre nemiche mortali della fede e della propaganda fideistica.
Ma torniamo al testo:
Art. 6, comma 1
I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
Sesto comandamento ovvero “Non commettere atti impuri” (vedi nota) che coinvolgono un chierico con minore. Vediamo se ho capito: il pretino 25enne che ha una tresca con 17enne consenziente commette la stessa fattispecie di reato del prete 40enne che abusa ripetutamente del nipote di 10 anni, giusto?
Quindi l’articolo 6 tratta, in maniera un po’ grossolana, il problema della pedofilia ma cambierà veramente qualcosa? Domanda legittima specie se consideriamo che l’art. 4 opera lo stesso “giro di vite” applicato a “l’ascolto vietato della confessione” e alla “registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, [...] delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa”. Oltre alla blindatura totale e globale del segreto della confessione c’è da considerare che “le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio” (art. 30, comma 1) e che “chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene” (art. 30, comma 2). Vediamo subito che accusato e testimoni godono di una ferrea tutela che rasenta l’omertà mentre per le vittime non si spende mezza parola e, per non farci mancare niente, il tutto è coperto da un bel segreto pontificio!
Io … alla presenza di … , toccando con la mia mano i sacrosanti vangeli di Dio, prometto di custodire fedelmente il segreto pontificio nelle cause e negli affari che devono essere trattati sotto tale segreto, cosicché in nessun modo, sotto pretesto alcuno, sia di bene maggiore, sia di causa urgentissima e gravissima, mi sarà lecito violare il predetto segreto.
Prometto di custodire il segreto, come sopra, anche dopo la conclusione delle cause e degli affari, per i quali fosse imposto espressamente tale segreto.
Qualora in qualche caso mi avvenisse di dubitare dell’obbligo del predetto segreto, mi atterrò all’interpretazione a favore del segreto stesso.
Parimenti sono cosciente che il trasgressore di tale segreto commette un peccato grave.
Che mi aiuti Dio e mi aiutino questi suoi santi vangeli che tocco di mia mano.
Ha un bel dire mons. Scicluna nell’esortare che il segreto pontificio “non deve mai impedire la denuncia alla giustizia”, sul lato denuncia alla giustizia il tanto sbandierato “giro di vite” lascia tutto come prima, negli ultimi vent’anni non ho visto nè preti, nè vescovi fare la fila per denunciare abusi, non li vedo adesso e non penso che li vedrò nemmeno in futuro.
Nota: 6° comandamento ovvero “Non commettere atti impuri”, formulazione esclusivamente cattolica mentre per il resto dei cristiani e per gli ebrei recita “Non commettere adulterio” [Esodo 20, 14; Deuteronomio 5, 18]. Inoltre per cattolici e luterani si tratta del 6° comandamento mentre per gli altri cristiani e per gli ebrei è il 7°.






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